Albo Gestori Ambientali – Responsabile Tecnico (D.M. 120/2014; Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017).
Quali requisiti deve avere il Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali?
Con l’entrata in vigore della Deliberazione Albo n. 6 del 30 maggio 2017 si può delineare, per i soggetti che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico Albo GA, il seguente quadro di sintesi:
– Responsabili Tecnici già in essere alla data di entrata in vigore del 16 ottobre 2017.
Potranno continuare ad esercitare la professione per un periodo transitorio non superiore al quinquennio, ma restano obbligati alle verifiche di aggiornamento che partiranno dal 2 gennaio 2021. Per categorie diverse e classi superiori dovranno comunque conseguire esame apposito.
– Soggetti in possesso di attestati precedenti all’entrata in vigore del 16 ottobre 2017.
Hanno perso il requisito nel caso in cui non fossero già incaricati al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme
– Aspiranti Responsabili Tecnici non in possesso di diploma di scuola media secondaria.
Con la nuova norma non potranno partecipare agli esami.
– Esperienza.
Dopo l’entrata in vigore della nuova norma, a seguito di apposita richiesta, decorrerà dal momento in cui l’Albo la ufficializzerà con propria Deliberazione.
– Esenzione esami per Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali.
E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Esami.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede l’obbligo di una verifica per acquisire, e poi per mantenere, la carica di Responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo. La verifica si compone di 5 moduli.
I Quiz (aggiornati) delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017) sono i seguenti:
– Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
– Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5
– Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti
– Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti
– Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto
Chiarimenti sui requisiti del responsabile tecnico – Circolare dell’Albo n. 59 del 12 gennaio 2018
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in data 12 gennaio 2018 la Circolare n. 59, recante “Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, che riguarda i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM n. 120/2014”.
Viene fatta chiarezza su alcuni dubbi che erano sorti in fase di lettura della delibera Albo 30 maggio 2017 inerenti la disciplina del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.
In sintesi:
-fornisce maggiori informazioni sulle verifiche e le disposizioni transitorie dal vecchio al nuovo sistema.
-conferma che il Responsabile Tecnico di un’impresa di trasporto di Rifiuti pericolosi è idoneo anche per il trasporto dei non Pericolosi;
-definisce meglio la disciplina dell’affiancamento al Responsabile Tecnico e la dispensa alle verifiche.
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Per le persone che ricoprono l’incarico possiamo finalmente segnalare una Assicurazione specifica dedicata al Respondabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.